L’articolo 32, comma 2, lettera a), d.lgs. 33/2013, richiede la pubblicazione dei costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 dello stesso decreto.

A sua volta tale articolo rinvia all’articolo 10, comma 5, d.lgs. 279/1997, che definisce i servizi erogati e i relativi costi nell’ambito di un sistema di contabilità analitica per centri di costo.

ANAC ha precisato che per costi contabilizzati dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l’erogazione di ciascun servizio. Nelle more dell’ approvazione di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), così come previsto dell’articolo 1, comma 15, della legge 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.”

L’Amministrazione regionale non ha mai adottato tale sistema di contabilità, avendo al tempo competenza esclusiva in materia contabile ed avendo sviluppato un proprio sistema normativo che non prevedeva la contabilità analitica per centri di costo. Successivamente, con l’introduzione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici l’Amministrazione regionale si è adeguata alla cd “armonizzazione dei bilanci”, di cui al d.lgs. 118/2011, che non prevede per le regioni la contabilità analitica per centri di costo.
 
I dati richiesti dal d.lgs. 279/1997 non sono quindi disponibili nel sistema di contabilità dell’Amministrazione regionale.
 

Una visione dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali, sulla base delle missioni che evidenziano le funzioni esercitate dall'ente, è rinvenibile nei documenti di sintesi sui dati relativi al bilancio, consultabili al seguente link 

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