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A sua volta tale articolo rinvia all’articolo 10, comma 5, d.lgs. 279/1997, che definisce i servizi erogati e i relativi costi nell’ambito di un sistema di contabilità analitica per centri di costo.
ANAC ha precisato che “per costi contabilizzati dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l’erogazione di ciascun servizio. Nelle more dell’ approvazione di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), così come previsto dell’articolo 1, comma 15, della legge 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.”
Una visione dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali, sulla base delle missioni che evidenziano le funzioni esercitate dall'ente, è rinvenibile nei documenti di sintesi sui dati relativi al bilancio, consultabili al seguente link