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L’articolo 1, comma 822, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, compresa la determinazione della sua misura.
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Soggetti passivi e presupposto del tributo
Il TEFA è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) ed è dovuta dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
Determinazione del tributo
La misura del tributo è adottata con delibera di giunta entro il mese di ottobre di ciascun anno
per l’anno successivo ed è determinata entro i limiti previsti dal comma 3 del D. Lgs. 504/1992
ovvero in misura non inferiore all’1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità
di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Qualora
la delibera non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l’a
nno successivo.
Ai sensi dell’art. 10, commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), a decorrere dal periodo d’imposta in
corso all’1 gennaio 2019, l’aliquota del tributo è determinata nella misura del
4 per cento per tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continuano ad applicarsi la
normativa e le misure del tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione
della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con attribuzione del gettito direttamente alla
Regione.
Gestione del tributo
Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento,
il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
Nato come tributo annuale a favore delle Province, a seguito del trasferimento delle funzioni
in materia di ambiente dalle Province alla Regione, dal 1° gennaio 2017 i Comuni riversano il TEFA
a favore della Regione.
Al Comune spetta una commissione, posta a carico della Regione, nella misura dello 0,30%
delle somme riscosse dovute alla Regione, la quale sarà trattenuta al momento del riversamento.
Modalità e termini per il versamento del tributo. Agevolazioni ed esenzioni
Essendo una componente della TARI, si rimanda alla normativa della predetta tassa per quanto riguarda le modalità e i termini per il versamento del TEFA, così come per eventuali agevolazioni ed esenzioni.
Modalità per il riversamento del tributo
L’ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è
versato dal Comune o dal concessionario/soggetto gestore direttamente alla tesoreria della Regione.
Il versamento del tributo è effettuato sul
conto corrente bancario o postale
della Regione, indicando nella causale come primo dato il numero del capitolo di entrata del
bilancio regionale: “CAPITOLO 1828”.