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Vigilanza
La vigilanza sull'attività degli Enti camerali della regione viene esercitata, in via generale, tramite:
1. l'acquisizione periodica dell'elenco delle deliberazioni camerali consiliari e giuntali (art. 43, 1° comma, L.r. 18/2004)
2. l'acquisizione di una relazione annuale sull'attività camerale svolta (art. 43, 1° comma, L.r. 18/2004)
3. l'acquisizione di una relazione semestrale dei revisori dei conti camerali (art. 43, 3° comma, L.r. 18/2004)
Il presidente della Regione può inoltre richiedere alle Camere di Commercio atti e notizie, oppure disporre accertamenti, per assicurarne l’ordinato funzionamento (art. 43, 2° comma, L.r. 18/2004).
Controllo
L'attività di controllo esercitata sugli organi camerali prevede:
1. la verifica del loro mancato funzionamento o costituzione (art. 44, 1° comma, L.r. 18/2004)
2. la verifica dell'adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo camerali (per i termini di approvazione vedi artt. 6 e 20 del DPR 254/2005) (art. 44, L.r. 18/2004)
Il presidente della Regione può inoltre, nelle ipotesi previste dalla legge, disporre lo scioglimento dei Consigli camerali (art. 44, 2° comma, L.r. 18/2004).
Attività di nomina degli organi camerali
Alla Regione compete anche la nomina e la designazione di numerosi organi camerali e precisamente:
1. i Consigli camerali (L. 580/93, DM 155/11, DM 156/11)
2. i componenti effettivi dei Collegi dei revisori dei conti camerali (art. 17, L. 580/93 e art. 20, DPR 902/75)
3. i Collegi dei revisori dei conti delle Aziende speciali camerali (art. 73, DPR 254/05 e art. 20, DPR 902/75)
4. il rappresentante regionale nella Giunta integrata benzina di Gorizia (art. 5, comma 5, L. 700/75)
5. gli eventuali rappresentanti regionali nei Consigli di amministrazione delle Aziende speciali camerali (in base agli Statuti delle Aziende)