Sono disponibili e consultabili in questa pagina i provvedimenti adottati dalla Regione per sostenere le molteplici realtà operanti nei settori della produzione e della promozione culturale, nonché nel mondo dello sport, in questa delicata fase caratterizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID 19.

La legge regionale n. 10 del 18.05.2020, “Misure urgenti in materia di cultura e sport”, ha provveduto ad ampliare e coordinare i provvedimenti già adottati con le leggi regionale n. 3 del 12 marzo 2020 e n. 5 dell’1 aprile 2020, mentre la legge regionale n. 2 del 9 febbraio 2021 ha approvato signaficative misure di sostegno e per la ripartenza dei settori culturale e sportivo.

 Misure a sostegno dei settori culturale e sportivo

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di fronteggiare la crisi economica del settore culturale e sportivo regionale correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha recentemente approvato ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2, il riconoscimento di  sovvenzioni a fondo perduto una tantum a favore dei soggetti (lavoratori autonomi, imprenditori individuali, liberi professionisti), che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali, i quali, in conseguenza dei provvedimenti nazionali e regionali di restrizione o chiusura delle attività a partire dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione delle attività.

I elenco beneficiari

II elenco beneficiari

III elenco beneficiari

Inammissibili

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Modalità di realizzazione dei progetti finanziati, termini dei relativi procedimenti contributivi 

L’articolo 9 della L.R. 3/2020 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), così come modificato dall’articolo 1 della L.R. 10/2020 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dispone che i beneficiari di incentivi concessi negli anni 2019 e 2020, in applicazione della legge regionale 16/2014 (Norme regionali in materia di attività culturali), di contributi di cui all’articolo 22, commi da 1 a 3 della legge regionale 5/2012 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont),  del contributo di cui all’articolo 8 della legge regionale 4/2020 (Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione, e al ricordo del dramma delle foibe, dell’esodo istriano-fiumano-dalmata), dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 per l’organizzazione di manifestazioni sportive, nonché 18 bis e 21 della legge regionale 8/2003, (Testo unico in materia di sport), che, a causa della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, disposta con provvedimenti urgenti, in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di finanziamento, possono ottenere dal Servizio competente, l'assenso alla modifica del progetto finanziato o dell’attività finanziata da realizzare, previa richiesta motivata.

Il beneficiario del contributo ha comunque l’obbligo di svolgere le attività programmate oggetto del finanziamento.

In tali ipotesi, sono ammissibili a rendicontazione anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente una volta ottenuto l’assenso alla modifica.

In deroga alle previsioni sull’ammissibilità delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono ammissibili a rendicontazione delle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi effettivamente realizzati, le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell’incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.

In questa ultima ipotesi, tali spese sono ammissibili anche qualora la relativa documentazione giustificativa non sia intestata al beneficiario dell’incentivo, che risulta però averle effettivamente sostenute.

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Proroga termini di alcune linee contributive del Servizio attività culturali

I termini previsti per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell’anno 2019, a valere sulle disposizioni di seguito elencate, sono prorogati al 31 gennaio 2021:

a) articolo 5, commi 1 e 5, della legge regionale 11/2013, (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto);
b) articolo 22, commi da 1 a 3 della legge regionale 5/2012, (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
c) articolo 27 quater, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014, (Norme regionali in materia di attività culturali - Promozione della cultura storica ed etnografica);

 

I termini previsti per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sulle disposizioni di seguito elencate, sono  prorogati al 30 novembre 2020:

a) legge regionale 16/2014 (Norme regionali in materia di attività culturali), per gli incentivi concessi nell’anno 2019;
b) articolo 21 della legge regionale 4/2018 (Contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di attività culturali, concesso nell’anno 2018).

I termini previsti così come prorogati, possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2020, a valere sugli  avvisi  pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1889, e ai sensi dell' articolo 6, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con i contributi concessi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012 , nonché con gli incentivi concessi nell'anno 2019 a valere sull' avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495, è prorogato al 31 dicembre 2021.

Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 , nonché con gli incentivi  di cui agli articoli 10, 17 bis, 20, 25, 26 bis, 26 ter, 27 bis, 28, 29 bis, 30 bis e 31, della legge regionale 16/2014, concessi nell'anno 2020, è prorogato al 31 dicembre 2021, mentre per quelli concessi nel 2021, il termine è prorogato al 31 dicembre 2022. I progetti o programmi in esame possono essere realizzati anche nel corso dell'anno 2021 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020, nonchè anche nel corso del 2022 a valere sulle risorse finanziarie concesse nel 2021.

  

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Conferma entità contributi ed estensione termini di realizzazione delle attività progettuali

Al fine di sostenere i settori della cultura e dello sport, è confermata l’entità degli incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 in applicazione della legge regionale 16/2014 (Norme regionali in materia di attività culturali),  dei contributi di cui all’articolo 22, commi da 1 a 3 della legge regionale 5/2012 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont), dei contributi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge regionale 24/2019 (contributi a favore degli ecomusei di interesse regionale), d ei contributi di cui agli articoli 26, 30, 33, comma 2, e 34 della legge regionale 23/2015, (contributi a favore della rete bibliotecaria regionale), dei contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 10/2020 (finanziamenti ai musei di interesse regionale),  dei contributi di cui all’articolo 8 della legge regionale 4/2020 (Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione, e al ricordo del dramma delle foibe, dell’esodo istriano-fiumano-dalmata), dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 per l’organizzazione di manifestazioni sportive, nonché 18 bis e 21 della legge regionale 8/2003, (Testo unico in materia di sport,) anche laddove le attività oggetto di incentivo siano state o dovranno essere modificate nelle modalità, tempi o luoghi di svolgimento, ridotte, spostate o altrimenti riprogrammate, in conseguenza dei provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il beneficiario del contributo ha comunque l’obbligo di svolgere le attività programmate oggetto del finanziamento.

Qualora in sede di rendicontazione delle attività progettuali realizzate, venga documentata una spesa inferiore all’incentivo concesso, la quota residua, nella misura massima del 20% dell’incentivo medesimo, è mantenuta in capo al beneficiario a titolo di sovvenzione,  per il pregiudizio subito in conseguenza dell’emergenza COVID-19. In tal caso, il beneficiario trasmette all’autorità concedente una relazione sull’utilizzo della quota trattenuta a titolo di sovvenzione.

Tale ultima disposizione, non si applica agli incentivi di cui all’articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 (Norme regionali in materia di attività culturali - Contenitori culturali e creativi).

Infine per garantire il necessario sostegno alle attività oggetto degli incentivi stanziati per l’anno 2020 in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 27, comma 4 e 28 della legge regionale 16/2014, (Norme regionali in materia di attività culturali – Valorizzazione della memoria storica e Teatro amatoriale, folclore, cori e bande), e all’ articolo 6, commi da 4 a 6 della legge regionale 14/2018, (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili - Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli), per i quali non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti di concessione, le stesse potranno essere programmate e realizzate anche successivamente al 31 dicembre 2020 ed entro il termine del 30 giugno 2021.

Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con tali incentivi , è prorogato al 30 ottobre 2021.

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Sostegno a soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali nel settore delle attività culturali

Allo scopo di assicurare il necessario sostegno ai soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19 commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 ed in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non si procede, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale 16/2014, né in sede di valutazione delle domande di incentivo per l’annualità 2021 né ad altri fini, alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attività svolte nell’annualità 2020, nonché alla verifica del mantenimento nell'annualità 2020 dei requisiti per l’ammissione ai finanziamenti triennali.

Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche agli incentivi di cui all’articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 (Contenitori culturali e creativi).

Inoltre i termini per la presentazione delle domande per la concessione degli incentivi triennali, stabiliti in via perentoria dai regolamenti attuativi delle norme della legge regionale 16/2014 citate, possono essere prorogati con deliberazione di Giunta regionale.

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Importi minimi delle erogazioni liberali per l’Art bonus FVG per gli anni 2020 e 2021

Al fine di contenere gli effetti causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito del settore culturale e supportare la promozione e l’organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, la Regione ha ritenuto opportuno ridurre, per gli anni 2020 e 2021, la misura del finanziamento dei progetti candidati all’Art bonus regionale da parte dei mecenati, necessaria per accedere ai contributi nella forma di credito d’imposta di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 13/2019 e al relativo regolamento di attuazione (d.p.reg. 196/2019).

La misura del finanziamento dei progetti è ora stabilita nei seguenti importi minimi:
a) 2.000 euro per le micro imprese;
b) 3.000 euro per le piccole imprese;
c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.

L’Assessorato e la Direzione si auspicano, altresì, che venga accolta la proposta della Regione, all'esame della Commissione UE, di poter applicare la misura dell’Art bonus FVG all'interno del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, adottato dalla Commissione europea il 19 marzo scorso, ad ulteriore incentivazione del settore.

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Conferma dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 11/2013 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto)

L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi concessi a valere sull’avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, e dell’articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 11/201 3, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 14 dicembre 2017.

Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi in esame, è prorogato al 31 gennaio 2021.

L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per progetti riguardanti la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la prima guerra mondiale e sull'avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2017, n. 436.

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Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell’attività sportiva

Le iniziative di promozione dell'attività sportiva nella scuola, attuate ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 13/2018 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), possono essere realizzate, anche con strumenti di formazione a distanza o attraverso piattaforme didattiche, dal Comitato regionale del CONI nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

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Erogazione in via anticipata e conferma di contributi in materia di sport

Con riferimento al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496, in materia di incentivi per le attrezzature sportive mobili, in deroga alle disposizioni del Capo V del bando in esame, gli incentivi per le attrezzature sportive mobili sono impegnati e contestualmente liquidati per un importo pari al 100% del contributo concesso; limitatamente ai contributi erogati con tale modalità, l 'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito di importo non superiori al 10% del contributo concesso.

Inoltre, ai beneficiari degli incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive fisse e automezzi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando sopra richiamato, è data facoltà di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa riducendone l'importo sino a concorrenza del contributo concesso e senza onere di compartecipazione, anche attraverso la variazione dell'intervento oggetto di contributo, ferma restando la destinazione a spesa di investimento.

Con il decreto di conferma del contributo sono definiti la nuova spesa ammessa e i termini di rendicontazione.

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Rimodulazione della spesa ammessa in materia di contributi per manutenzioni straordinarie di impianti sportivi

Ai beneficiari del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, è data facoltà di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l’importo sino a concorrenza dell’importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa.

Ai fini dell’ammissibilità della rimodulazione, all’intervento proposto sono attribuibili:
- i medesimi punteggi attribuiti a quello originario, oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta 1389/2019;
- anche punteggi inferiori, qualora gli interventi, anche parzialmente diversi, siano funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo.

Le stesse disposizioni trovano applicazione anche per agli assegnatari per i quali sia in corso il procedimento di concessione del contributo in applicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1389/2019. Il contributo massimo assegnabile è equiparato al contributo concesso.

La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce:
a) modalità e termini di presentazione delle domande;
b) documentazione da allegare alle domande;
c) disciplina dei termini procedimentali;
d) modalità di erogazione degli incentivi, con facoltà di prevedere l’applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 5/2020 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19). 

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Vincolo di destinazione impianti sportivi

In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e all'articolo 25 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019 n. 1389, in ragione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per il mantenimento del vincolo di destinazione è ridotto a quattro anni decorrenti dal termine di conclusione dei lavori.

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Anticipo del contributo agli enti di promozione sportiva

Al fine di sostenere le attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo per l’anno 2020 di cui all’ articolo 13 della legge regionale 8/2003, come prorogato dall’articolo 1 della legge regionale 5/2020 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), l 'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare agli enti che hanno presentato domanda di contributo entro il 28 febbraio 2020, un importo pari al 50 per cento del contributo concesso nell'anno 2019.

Le richiesta di concessione ed erogazione viene inviata al Servizio sport entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della LR 10/2020 sul BUR., vale a dire entro venerdì 5 giugno 2020.

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Annullamento e riprogrammazione di manifestazioni sportive

Al fine di sostenere il settore dello sport, sono confermati in capo ai beneficiari i contributi concessi negli anni 2019 e 2020, a valere sugli articoli 11 e 18 della legge regionale 8/2003, limitatamente all’organizzazione di manifestazioni sportive, anche laddove le manifestazioni oggetto di contributo siano state o saranno annullate in conseguenza dei provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e successivamente riprogrammate, previa comunicazione al Servizio competente in materia di sport, da  inviare entro il 31 dicembre 2020.

I beneficiari dei contributi concessi per l’anno 2019 ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 8/2003, hanno l'obbligo  di realizzare la manifestazione, anche successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine del 30 aprile 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 giugno 2021.

I beneficiari dei contributi concessi per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 8/2003, hanno l'obbligo  di realizzare la manifestazione, anche successivamente al 30 aprile 2021 ed entro il termine del 30 aprile 2022. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 giugno 2022.

I beneficiari dei contributi concessi per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 8/2003, limitatamente all’organizzazione di manifestazioni sportive, hanno l’obbligo di realizzare la manifestazione, anche successivamente al 30 dicembre 2020 ed entro il termine del 31 dicembre 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 aprile 2022.

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