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La Legge n. 106/2004 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale
destinati all'uso pubblico" e il suo Regolamento attuativo (DPR n. 252/2006) hanno come obiettivo
la fruizione pubblica e la conservazione della memoria di quanto pubblicato o diffuso in
Italia e destinato all'uso pubblico.
Oggetto di deposito sono i documenti “fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione,
qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i
documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap” (art. 1 della legge
106/2004).
Sono tenuti a depositare le opere realizzate i seguenti soggetti: l’editore o comunque il
responsabile della pubblicazione; il tipografo qualora manchi l’editore; il produttore o il
distributore di opere filmiche e di documenti diversi dai libri.
La normativa prevede la costituzione di un
archivio nazionale della produzione editoriale presso le Biblioteche Nazionali
Centrali di Firenze e di Roma e di un
archivio regionale che documenti più specificamente la produzione editoriale del
territorio.
La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine della creazione di un archivio regionale, ha
individuato quattro istituti assegnatari del deposito legale, situati nei capoluoghi degli ex
territori provinciali (approvati con Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008), che hanno il compito di raccogliere i documenti al
fine di conservarli, catalogarli e renderli consultabili.
Essi sono: Biblioteca Statale Isontina e Biblioteca Civica, Gorizia; Biblioteca Civica,
Pordenone; Biblioteca Civica “A. Hortis”, Trieste; Biblioteca Civica “V. Joppi”, Udine.
Il D.L. 24/04/2014 n. 66 (entrato in vigore il 24/06/2014) all’art. 24 comma 5, lettera a)
dispone che agli istituti depositari per l’
archivio regionale venga consegnata
una sola copia di stampati e a questi assimilabili e non due come era previsto nel
Regolamento attuativo (DPR n. 252/2006, art.1, comma 2).
Per quanto riguarda invece l’Archivio Nazionale resta invariato l’obbligo di consegna di una
copia rispettivamente alle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze di ogni documento
stampato in Italia, ad esclusione delle ristampe inalterate ai sensi del D.L. 24/04/2014 n. 66 all’a
rt. 5, comma b) che ne dispone l’esonero totale.
Pertanto l’obbligo è assolto depositando 3 esemplari come sotto indicato:
• 1 esemplare alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze – Ufficio Deposito Legale –
Via Tripoli 36 – 50122 Firenze
• 1 esemplare alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma – Ufficio Deposito
Legale – Viale Castro Pretorio 105 – 00185 Roma
• 1 esemplare presso l’istituto assegnatario del deposito legale situato nel
capoluogo dell’ex territorio provinciale ove ha sede il soggetto obbligato al deposito
legale.