Consente finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine che determinano il riequilibrio ed il risanamento della situazione finanziaria aziendale.
I finanziamenti sono concessi alle imprese di produzione di prodotti agricoli con unità produttiva situata nel territorio regionale ed iscritte con la qualifica di impresa agricola e, se imprese cooperative, iscritte al Registro regionale delle cooperative.
I finanziamenti sono concessi anche alle imprese operanti in settori diversi da quello della produzione di prodotti agricoli dove l'incidenza di queste attività rispetto al fatturato globale delle imprese stesse sia inferiore al 30%.

Soggetti finanziabili

Imprese agricole:
- iscritte con qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- iscritte, se cooperative, nel registro regionale delle cooperative;
- che conducono una Unità Tecnico Economica nella Regione;
- che operano nella produzione di uno o più categorie di prodotti agricoli
(art. 5, comma 1, del regolamento);
- rientrano nell’ambito di applicazione della normativa per gli aiuti di importanza minore ''de minimis''.

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Ubicazione degli interventi

Nel caso di imprese con unità tecnico-economiche situate anche al di fuori del territorio regionale gli interventi di rafforzamento della struttura finanziaria sono riferiti, in base ad una gestione contabile separata, alle sole unità situate nel territorio regionale.

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Caratteristiche tecniche delle operazioni

Forme tecniche
Finanziamenti agevolati

Copertura massima
100% del consolidamento ammesso

Importi
Min :15.000 euro (con riferimento alla quota regionale del finanziamento)
Max: 300.000 euro
Durata (compreso il preammortamento max di 24 mesi)
Quota Fondo: Max 15 anni
Quota Banca: Almeno pari a quella della quota Fondo, senza limiti max

% sul costo dell’investimento ammesso e realizzato
Quota Fondo 50% - 100% - Tasso applicato alle quote: ZERO
Quota Banca 0 - 50% - Tasso applicato alle quote Euribor 6 mesi + spread annuo

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Regime di aiuto

Il Fondo opera in regime “de minimis”ai sensi del regolamento (CE) 1408/2013.

Ammissibilità delle spese
Consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo 

Misura dell’agevolazione (in termini di ESL)*
MAX 25.000 euro concessi nell’ambito del triennio di riferimento, come previsto dal regolamento (UE) 2019/316 e dal D. Min. n. 5591 del 19/05/2020 per gli aiuti “de minimis”

*Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) = il valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale sull’importo del finanziamento ritenuto ammissibile. Per il calcolo scarica il file dall’apposito link nella pagina del Fondo.

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Interventi agevolabili

Tipologie di passività a breve termine ammissibili al consolidamento

L’esposizione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i ventiquattro mesi dalla data della situazione contabile e viene definita dalla banca che eroga il finanziamento agevolato per mezzo di una relazione istruttoria.

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Presentazione della domanda 

Termine
Sempre aperto (a sportello)

Modalità
La domanda è presentata alla Banca convenzionata prescelta

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Erogazione dei finanziamenti

Termine
Nel caso in cui la Banca prescelta eroghi il finanziamento oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di estinzione del mandato di pagamento della quota regionale del finanziamento agevolato, la banca è tenuta al pagamento al Fondo di interessi calcolati al tasso minimo sul rifinanziamento principale determinato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea.
Nel caso di accertata lentezza nell’impiego della quota di finanziamento regionale, è facoltà dell’Amministrazione regionale stornare la quota medesima.

Modalità
Le erogazioni sono somministrate in un’unica soluzione.

Rendicontazione
Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la banca presenta all’A mministrazione regionale la dichiarazione che ne conferma il realizzo dettagliando analiticamente gli importi e le tipologie delle singole passività estinte e fornendone prova documentale.

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Obblighi del beneficiario

I beneficiari hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente mediante lettera raccomandata, all’A mministrazione regionale ed alla banca la cessazione dell’attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda di finanziamento.

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