contenuti
Consente finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o
lungo termine che determinano il riequilibrio ed il risanamento della situazione finanziaria
aziendale.
I finanziamenti sono concessi alle imprese di produzione di prodotti agricoli con unità
produttiva situata nel territorio regionale ed iscritte con la qualifica di impresa agricola e, se
imprese cooperative, iscritte al Registro regionale delle cooperative.
I finanziamenti sono concessi anche alle imprese operanti in settori diversi da quello della
produzione di prodotti agricoli dove l'incidenza di queste attività rispetto al fatturato globale
delle imprese stesse sia inferiore al 30%.
Indice dei contenuti
Soggetti finanziabili
Imprese agricole:
- iscritte con qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro della Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- iscritte, se cooperative, nel registro regionale delle cooperative;
- che conducono una Unità Tecnico Economica nella Regione;
- che operano nella produzione di uno o più categorie di prodotti agricoli
(art. 5, comma 1, del regolamento);
- rientrano nell’ambito di applicazione della normativa per gli aiuti di importanza minore
''de minimis''.
Ubicazione degli interventi
Nel caso di imprese con unità tecnico-economiche situate anche al di fuori del territorio regionale gli interventi di rafforzamento della struttura finanziaria sono riferiti, in base ad una gestione contabile separata, alle sole unità situate nel territorio regionale.
Caratteristiche tecniche delle operazioni
Forme tecniche
Finanziamenti agevolati
Copertura massima
100% del consolidamento ammesso
Importi
Min :15.000 euro (con riferimento alla quota regionale del finanziamento)
Max: 300.000 euro
Durata (compreso il preammortamento max di 24 mesi)
Quota Fondo: Max 15 anni
Quota Banca: Almeno pari a quella della quota Fondo, senza limiti max
% sul costo dell’investimento ammesso e realizzato
Quota Fondo 50% - 100% - Tasso applicato alle quote: ZERO
Quota Banca 0 - 50% - Tasso applicato alle quote Euribor 6 mesi + spread annuo
Regime di aiuto
Il Fondo opera in regime “de minimis”ai sensi del regolamento (CE) 1408/2013.
Ammissibilità delle spese
Consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo
Misura dell’agevolazione (in termini di ESL)*
MAX 25.000 euro concessi nell’ambito del triennio di riferimento, come previsto dal
regolamento (UE) 2019/316 e dal D. Min. n. 5591 del 19/05/2020 per gli aiuti “de minimis”
*Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) = il valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale sull’importo del finanziamento ritenuto ammissibile. Per il calcolo scarica il file dall’apposito link nella pagina del Fondo.
Interventi agevolabili
Tipologie di passività a breve termine ammissibili al consolidamento
L’esposizione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i ventiquattro mesi dalla data della situazione contabile e viene definita dalla banca che eroga il finanziamento agevolato per mezzo di una relazione istruttoria.
Presentazione della domanda
Termine
Sempre aperto (a sportello)
Modalità
La domanda è presentata alla Banca convenzionata prescelta
Erogazione dei finanziamenti
Termine
Nel caso in cui la Banca prescelta eroghi il finanziamento oltre il trentesimo giorno
lavorativo successivo alla data di estinzione del mandato di pagamento della quota regionale del
finanziamento agevolato, la banca è tenuta al pagamento al Fondo di interessi calcolati al tasso
minimo sul rifinanziamento principale determinato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale
Europea.
Nel caso di accertata lentezza nell’impiego della quota di finanziamento regionale, è facoltà
dell’Amministrazione regionale stornare la quota medesima.
Modalità
Le erogazioni sono somministrate in un’unica soluzione.
Rendicontazione
Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la banca presenta all’A
mministrazione regionale la dichiarazione che ne conferma il realizzo dettagliando analiticamente
gli importi e le tipologie delle singole passività estinte e fornendone prova documentale.
Obblighi del beneficiario
I beneficiari hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente mediante lettera raccomandata, all’A mministrazione regionale ed alla banca la cessazione dell’attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda di finanziamento.