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AVVISO:
L’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) comma
78, così come modificato dall’articolo 3, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21,
prevede che “l’istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili;
in caso di assenza di risorse, le domande sono archiviate trascorsi due anni dalla
presentazione”.
Anche le domande già presentate e non finanziate alla data dell’entrata in vigore della
legge
regionale 21/2022, vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione ai sensi dell’a
rticolo 3, comma 7, lettera a), della medesima legge.
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La Regione, con propria legge n. 24/2019 (Legge di stabilità 2020), articolo 3, commi da 63 a 83, ha previsto la concessione di contributi finalizzati a promuovere la razionale utilizzazione dei territori montani per contrastare la polverizzazione fondiaria e a sviluppare le attività economiche in ambito agricolo e forestale, favorendo così la residenzialità dei giovani e cercando di evitare l'abbandono e il conseguente dissesto idrogeologico delle aree montane.
Gli interventi devono essere realizzati in territorio montano classificato come B e C ai sensi
della DGR n. 3303/2000, così come integrata dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale n.
4/2018, e possono riguardare:
a) compravendita di terreni;
b) compravendita, costruzione o miglioramento di beni immobili;
c) interventi di pianificazione e di gestione forestale di cui agli articoli 11 e 14 della
legge regionale n. 9/2007;
d) compravendita di macchinari e attrezzature;
e) compravendita di animali;
f) compravendita e messa a dimora di piante;
g) spese di promozione;
h) spese tecniche, generali e amministrative collegate a quelle di cui alle lettere a), b) e
d);
i) spese per la conduzione aziendale nel limite del 30% del totale delle spese riconosciute
come ammissibili.
Possono beneficiare dei contributi esclusivamente i giovani residenti in territorio montano
(Comuni delle zone B e C) o le imprese giovani localizzate in territorio montano.
Per giovani residenti si intendono le persone maggiorenni che non hanno
ancora compiuto 41 anni. Per impresa giovane si intende quella amministrata e condotta da un
giovane ovvero, in caso di società, l'impresa composta da giovani per oltre la metà numerica dei
soci e delle quote di partecipazione.
I richiedenti, inoltre, devono mantenere la residenza in territorio montano per almeno cinque
anni a partire dalla concessione del contributo.
L’intensità del contributo varia dal 100% del costo ammissibile, nel caso di compravendita di terreni, all’80% del costo ammissibile per le restanti categorie di spesa. I contributi sono concessi a titolo "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 (per le attività riferite alla produzione agricola) ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 per le restanti attività (settore forestale, attività connesse al settore agricolo primario, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)
Le domande di contributo per l'anno 2020 sono presentate tramite PEC all’indirizzo competitivita@certregione.fvg.it a partire dal 1° febbraio; i contributi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello.
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