Linea di finanziamento abrogata. Non è più possibile presentare nuove domande. Per le nuove domande, si veda la pagina dei Finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo

Beneficiari

a) le PMI aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese
b) le grandi imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività di servizi elencate nell’allegato D del regolamento.


 

Nel caso di iniziative di investimento possono presentare domanda anche i liberi professionisti, iscritti a ordini o associazioni professionali, ovvero gli studi associati e le società professionali dai medesimi costituiti.

Nel caso di iniziative seed o start up d’azienda possono presentare domanda anche le persone fisiche non titolari di impresa che si impegnano a costituirsi in impresa iscritta nel Registro delle imprese entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

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Regime di aiuto

a) regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti in esenzione) della Commissione del 17 giugno 2014
oppure
b) regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis) della Commissione del 18 dicembre 2013.

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Iniziative finanziabili

a) realizzazione di iniziative di investimento (possono essere concessi quali aiuti de minimis o quali aiuti in esenzione)

b) prestiti partecipativi diretti alla ricapitalizzazione di società di capitale da realizzare attraverso la reintegrazione da parte dei soci della quota capitale delle rate pagate per il rimborso del prestito, mediante versamento di denaro o accantonamento di utili d’esercizio, a fronte della corrispondente deliberazione di un aumento del capitale sociale ovvero di un futuro aumento di capitale sociale di importo pari a quello del prestito partecipativo accordato (sono concessi quali aiuti de minimis)

c) prestiti partecipativi diretti alla capitalizzazione di impresa costituita in forma di società di capitale risultante dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese (sono concessi quali aiuti de minimis).

 

Le iniziative di investimento possono essere di tre tipi:
1) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente(i relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi quali aiuti de minimis o quali aiuti in esenzione, a scelta del richiedente)
2) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito(i relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi quali aiuti de minimis o quali aiuti in esenzione, a scelta del richiedente)
3) realizzazione di tipologie di iniziative d’investimento diverse da quelle elencate ai numeri 1) e 2), dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale, come per esempio, la mera sostituzione di macchinari esistenti con macchinari nuovi o la mera installazione di impianti per il risparmio energetico, l’ammodernamento di uno stabilimento esistente, ecc. la mera installazione di impianti per il risparmio energetico (i relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi soltanto quali aiuti de minimis).

 

Nel caso di nuove imprese sono previsti inoltre speciali finanziamenti agevolati (che possono essere concessi quali aiuti de minimis o quali aiuti in esenzione, a scelta del richiedente) concernenti la realizzazione di:
a) iniziative “seed” di studio, valutazione e sviluppo di un progetto aziendale iniziale
b) iniziative “start up” concernenti lo sviluppo del prodotto e commercializzazione iniziale da parte di imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto
c) acquisto di azienda o ramo d’azienda al fine del mantenimento sul mercato dell’attività economica relativa al complesso aziendale acquistato.

 

Le spese ammissibili e le caratteristiche dei finanziamenti agevolati dipendono dalla tipologia di iniziativa finanziabile. Dal 1° novembre 2021, unitamente alla concessione del prestito agevolato, nel caso di iniziative di investimento, è possibile richiedere la concessione di contribuzioni integrative per l’abbattimento degli oneri finanziari.

 

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Tipologia del procedimento

Le domande, redatte su appositi moduli, vanno presentate alle Banche convenzionate.
I moduli della domanda sono disponibili on-line nell'apposita sezione.
 

L'incentivo è concesso dal Comitato di gestione con procedimento valutativo.

L’impresa interessata a richiedere l’attivazione di un finanziamento agevolato a valere sul Fondo per lo sviluppo deve innanzitutto presentare apposita domanda (Fase I) ad una delle banche convenzionate attuatrici. Se interessata allega alla medesima domanda la richiesta di contribuzione integrativa. La richiesta della contribuzione integrativa è parte integrante della domanda di attivazione del finanziamento agevolato presentata dall’impresa alla banca convenzionata e, pertanto, non può essere presentata separatamente.

Dopo il ricevimento la banca prescelta effettuerà l’istruttoria bancaria richiedendo tutte le informazioni ritenute opportune in base ai criteri di diligenza professionale e perizia bancaria.

Nel caso in cui l’istruttoria bancaria abbia esito positivo, la banca provvederà a trasmettere al Comitato di gestione apposita istanza (Fase II), di cui una parte dovrà essere sottoscritta dall’impresa.

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Per informazioni

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Comitato di gestione:

Comitato di gestione del Fondo per lo sviluppo (L.R. 2/2012, art. 10)
via Trento, 2 -34132 TRIESTE
PEC: fondosviluppo@certregione.fvg.it
 

Giovanni Liverani
giovanni.liverani@regione.fvg.it
sede Udine - via Marco Volpe, 10/C
sede Trieste - via Trento, 2 
tel. 338 2283925

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Riservato alle banche convenzionate

Comunicazioni banche-segreteria >>>

 

 

 

 

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