Se il beneficiario opta per il regime di contributo in esenzione ex Reg. UE 651/2014, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del bando, sono ammissibili le spese sostenute ( cioè fatturate e pagate ) in data successiva alla data di presentazione della domanda.
Qualora l’impresa opti per il regime “de minimis” ex Reg. UE 1407/2021, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del bando, le spese sono ammissibili anche se fatturate e pagate antecedentemente alla presentazione della domanda (“retroattività della spesa”), comunque non prima del 01 novembre 2020, ed a condizione che almeno una parte sia sostenuta dopo della presentazione della domanda.
In entrambi i casi, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato F del bando, le spese devono
essere sostenute nell’arco temporale decorrente tra l’avvio (che, nel caso della retroattività
della spesa, determina l’avvio dell’iniziativa in data antecedente alla presentazione della
domanda) e la rendicontazione, documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale
periodo e pagate entro la data di rendicontazione.
Sì, le spese relative alle opere edili quali realizzazione di opere di adeguamento e ristrutturazione sono ammissibili, qualora siano riferite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera f) del bando, alla realizzazione di opere strettamente funzionali all’esercizio dell’attività produttiva (realizzazione di opere per l’adeguamento e la ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività d’impresa o necessarie all’installazione di impianti, macchinari e attrezzature e spese di progettazione, direzione lavori e collaudo ed altre spese tecniche relative alle opere).
Qualora l’aspirante imprenditore non sia in possesso di firma digitale e intenda presentare la domanda in prima persona può farlo in quanto l’accesso all’applicativo online avviene tramite autenticazione SPID o CRS o CNS e la firma viene apposta cliccando convalida a valle della compilazione.
Nel caso invece intenda servirsi dei servizi di un delegato incaricato di presentare la domanda in sua vece, è necessario che l’aspirante imprenditore scarichi il modulo di delega, lo compili e firmi con firma autografa, lo scannerizzi e lo faccia caricare, assieme alla scansione del proprio documento di identità, online dal delegato a corredo della domanda.
Può partecipare al bando l’impresa la cui attività è registrata con un codice ATECO ammissibile indicato nell'Allegato A alla data di presentazione della domanda.
No, Il business – plan aziendale non deve essere allegato alla domanda.
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettera a) del bando alla domanda va allegata
“la relazione dettagliata del progetto che illustra le caratteristiche soggettive dell’impresa,
i contenuti, gli obiettivi delle iniziative programmate, il periodo di svolgimento, le risorse da
utilizzare, il business plan che sintetizza il progetto imprenditoriale, prevedendo un programma di
sviluppo, nonché gli elementi utili alla valutazione delle iniziative programmate, sulla base dei
parametri previsti dalla scheda di valutazione”.
Sì, le spese di assistenza per la redazione di business-plan rientrano tra le spese ammissibili quali servizi di consulenza o servizi equivalenti, non riferiti all’ordinaria amministrazione, prestati anche dagli incubatori certificati regionali.
Ai sensi dell'art.2 co.1 lett. u) del bando si intende la titolarità da parte dell'impresa di un brevetto come definito dall'Art. 2.2 del Codice di proprietà industriale D.Lgs. 30/2005, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, lo European Patent Office o il World Intellectual Property Organization valido anche in Italia e connesso alla progettualità presentata.
L’identificazione del fornitore è necessaria per quanto concerne i servizi di consulenza
relativamente alle spese di costituzione, in merito ai quali il bando prevede che deve essere
allegata alla domanda “copia delle lettere di intenti non vincolanti oppure contratti con clausola
condizionale che ne subordina l’efficacia all’ottenimento del contributo contenenti tutti gli
elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che i contratti devono essere
presentati, al più tardi, contestualmente alla rendicontazione della spesa”.
In linea generale, tuttavia, e per tutte le spese, l’indicazione dei dati del fornitore all’a
tto della presentazione della domanda è necessaria tanto nel quadro spese quanto nella relazione
tecnica di progetto, al fine di permettere la valutazione della qualità e della pertinenza delle
medesime rispetto all’iniziativa presentata, e ciò con riferimento a tutte le categorie di spesa
ammissibili previste nel bando.
Qualora i dati del fornitore non fossero indicati in domanda, soprattutto nel caso dei
servizi di consulenza, anche a fronte di adeguata motivazione, la spesa potrebbe non essere
ammessa.
Si precisa che i fornitori possono essere modificati in corso di progetto, dandone pronta e
motivata comunicazione agli uffici comunali che valuteranno la variazione nei termini previsti dal
bando.