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Di che cosa si tratta
Legge regionale 47/1978, capo VII, articolo 21 - Contributi a fondo perduto per progetti di ricerca industriale e/o attività di sviluppo precompetitivo finalizzati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici nei prodotti e processi produttivi o ad introdurre miglioramenti significativi di prodotti e processi produttivi, eventualmente con impianto o ampliamento di laboratorio finalizzato alla realizzazione dei progetti
Beneficiari
Le imprese industriali (identificate secondo la classificazione ATECO nelle sezioni C, D, E e F)
e di servizio all'industria (sezione K limitatamente ai codici 72.2 e 73.10) di qualsiasi
dimensione e loro consorzi; i centri e le società di ricerca industriale con personalità giuridica
autonoma; i consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
Questi soggetti devono avere sede operativa attiva nel territorio regionale.
Spese ammissibili
Spese strettamente connesse al progetto di ricerca, quali: personale di ricerca e manodopera,
prestazioni di terzi, beni immateriali, strumenti e attrezzature, materiali.
Le spese si intendono al netto di IVA.
Intensità degli incentivi
L'intensità degli incentivi è legata al grado di valutazione del progetto (alto, medio, basso) e
può raggiungere al massimo il 50% della spesa ammessa per la ricerca industriale e il 25% della
spesa ammessa per l'attività di sviluppo precompetitivo.
Sono previste maggiorazioni:
- del 10% per i progetti realizzati in collaborazione con Università o realizzati da laboratori di imprese insediati in un'area di sviluppo finalizzata alla ricerca scientifica e tecnologica, che operino in regime di convenzione con il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
- del 10% per le piccole e medie imprese (secondo la definizione di cui alla legge regionale n. 26/1997 per le imprese industriali, e alla Decreto del Presidente n.199/Pres dd.04/06/98 per le imprese di servizio all'industria)
- del 5% per i progetti realizzati da imprese insediate nelle zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87.3.c del Trattato CE.
Per ulteriori dettagli si rinvia al regolamento di attuazione.