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AVVISO
Ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale 1 aprile 2020 n. 5, il termine di presentazione
delle domande di finanziamento a valere sul regolamento di cui alla presente pagina è prorogato al
30 giugno 2020.
Indice dei contenuti
di cosa si tratta
Per favorire l’adeguamento funzionale delle malghe di proprietà comunale ubicate nel territorio
regionale, con la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 art. 2 commi da 16 a 21, si è disposto il
finanziamento per tali interventi sulla base delle indicazioni operative contenute nel Regolamento
approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2238 del 20 dicembre 2019 ed emanato con Decreto
del Presidente della Regione n. 8 del 16 gennaio 2020.
I contributi sono concessi per gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti:
- nell’adeguamento funzionale degli edifici destinati all’alloggio del personale e al
ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze; sono concessi nel rispetto di quanto
previsto all’articolo 29 “Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e
naturale delle aziende agricole” del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno
2014
- nell’adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla vendita dei
prodotti caseari comprese le relative pertinenze; sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”
Gli aiuti sono concessi per il recupero delle malghe riconosciute quale patrimonio culturale
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, poiché edificate da più di 70 anni e
opera di autore non più vivente, ovvero in quanto situate in aree sottoposte a tutela paesaggistica
di cui al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con Decreto del Presidente della Regione
del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres.
Sono in ogni caso esclusi gli interventi finalizzati all’acquisto di impianti e attrezzature
nonché quelli destinati ad aumentare la capacità produttiva.
Sono esclusi dal finanziamento interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi volumi e
nuovi manufatti, gli interventi riguardanti le aree esterne, nonché le opere di infrastrutturazione
del complesso malghivo (opere per viabilità, per adduzione di acqua, luce ecc.).
Ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo per ogni complesso malghivo di
proprietà.
beneficiari
I beneficiari del contributo sono i Comuni, anche al di fuori del territorio regionale,
titolari di diritti di proprietà di malghe ubicate nel territorio del Friuli Venezia
Giulia all’atto della domanda.
Ai fini del rispetto della disposizione di cui al Regolamento (UE) 702/2014, articolo 1
paragrafo 6, i beneficiari non possono essere soggetti che versano in condizioni di difficoltà,
come definiti dall’articolo 2 punto 14 del medesimo Regolamento.
spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati
successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie:
a) lavori a misura e a corpo;
b) rilievi, accertamenti e indagini, nel limite previsto dall’art. 56, comma 2 della legge
regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici);
c) imprevisti nel limite previsto dall’articolo 56, comma 2 della legge regionale 14/2002;
d) accantonamenti di legge;
e) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e alle conferenze di servizi;
f) spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e alla contabilità;
g) spese per commissioni giudicatrici;
h) spese per pubblicità di gara;
i) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi
specialistici;
l) imposta sul valore aggiunto (IVA) solo se definitivamente sostenuta e non recuperabile dal
beneficiario.
Le spese suddette sono ammissibili secondo la disciplina di cui all’articolo 56 comma 2 della
legge regionale 14/2002. Il beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive
conseguite in corso di realizzazione dell’opera ai sensi dell’articolo 56 comma 4 della legge
regionale 14/2002.
Tra le spese tecniche, generali e di collaudo non sono in ogni caso ammissibili a contributo
le spese di progettazione qualora le stesse siano già state oggetto di finanziamento ai sensi dell’a
rticolo 2 commi da 115 a 122 della legge regionale 11 agosto 2016 n. 14 (Assestamento del bilancio
per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre
2015, n. 26) e dell’articolo 2, commi da 85 a 92 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25
(Legge di stabilità 2017).
entità del contributo
L’ammontare del contributo per gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell’a
deguamento funzionale degli edifici destinati all’alloggio del personale e al ricovero del
bestiame comprese le relative pertinenze è determinato nella misura del 100 per cento dei costi
ammissibili.
L’ammontare del contributo per gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti
nell’adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla vendita dei prodotti
caseari comprese le relative pertinenze è determinato nella misura del 100 per cento dei costi
ammissibili, fermi restando i limiti di cui al paragrafo 2 dell’articolo 3 del Regolamento (UE)
1407/2013.
presentazione della domanda
La domanda di contributo, comprensiva dei relativi allegati, va presentata alla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche -
Servizio coordinamento politiche per la montagna, esclusivamente
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in
materia, mediante invio all’indirizzo di PEC
montagna@certregione.fvg.it,
prima dell’avvio dei lavori di riqualificazione relativi all’infrastruttura e
comunque
entro il 30 aprile 2020.
La domanda va redatta secondo il modello scaricabile dalla sezione "Modulistica" (qui a
destra) e si intende validamente inviata se:
a) inviata dall’indirizzo PEC del Comune richiedente;
b) sottoscritta dal legale rappresentante del Comune a pena di inammissibilità, con firma
digitale, e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente
scannerizzata e inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di
validità.