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Uno degli obiettivi dell’Unione europea è la creazione di un mercato interno dove la concorrenza non sia falsata da interventi pubblici nei singoli Stati. La normativa sugli aiuti di Stato rappresenta quella parte del diritto europeo della concorrenza che disciplina le condizioni alle quali è possibile concedere aiuti pubblici alle imprese in deroga al divieto generale sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, art. 107, paragrafo 1).
Indice dei contenuti
La nozione di aiuto di Stato
Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura
in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza (TFUE, art. 107, par.1).
Una misura costituisce aiuto di Stato se:
- i beneficiari, diretti o indiretti, della stessa sono imprese
- la misura è imputabile allo Stato ed è finanziata con risorse statali
- conferisce un vantaggio
- è selettiva
- produce effetti, anche potenziali, sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri dell’U
nione europea.
- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) - aiuti di Stato
- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
- Elenco prodotti agricoli
- Commissione europea- sezione dedicata agli aiuti di Stato (in inglese)
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
Le regole di compatibilità
Gli Stati possono concedere aiuti alle imprese in deroga al divieto generale solamente in quei casi, espressamente previsti dal Trattato (articoli 93, 106, paragrafo 2, 107, paragrafi 2 e 3 e 346, paragrafo 1, lettera b) de TFUE), in cui le forze del mercato non riescono da sole a perseguire la massima efficienza o producono o esasperano disparità sociali o regionali.
- Commissione europea - sezione dedicata alla normativa sugli aiuti di Stato (in inglese)
- Commissione europea – sezione dedicata alla normativa specifica sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali (in inglese)
- Commissione europea – sezione dedicata alla normativa specifica sugli aiuti di Stato nel settore pesca e acquacoltura (in inglese)
L’obbligo della notifica preventiva
E' obbligatorio notificare alla Commissione europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti ed è vietato dare esecuzione alla misura notificata prima della decisione finale di autorizzazione della Commissione (TFUE, art. 108, paragrafo 3, ultimo comma). Gli orientamenti e gli altri atti cd. di «soft law» adottati dalla Commissione europea per ciascuna deroga forniscono indicazioni sui criteri in base ai quali la Commissione valuterà la misura di aiuto ai fini della sua autorizzazione.
Le eccezioni all’obbligo della notifica preventiva
Esistono alcune eccezioni all’obbligo di notifica preventiva:
1. l’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva, che riguarda alcune categorie di aiuti
che sono dispensate dalla procedura di notifica nella misura in cui rispettano le condizioni
previste in uno dei Regolamenti di esenzione adottati della Commissione
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Sezione
dedicata al regolamento generale di esenzione per categoria
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Sezione
dedicata al regolamento di esenzione per il settore agricoltura, foreste e zone rurali
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Sezione
dedicata al regolamento di esenzione per il settore pesca e acquacoltura
2. i regolamenti "de minimis", cioè gli aiuti concessi a un’impresa unica che non superano un
importo prestabilito in un determinato arco di tempo, che non si ritiene soddisfino tutti i criteri
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non sono pertanto soggetti alla procedura di
notifica
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Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’a
pplicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico
generale
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Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’a
pplicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
de minimis
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Regolamento
(UE) n. 1408/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo
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Regolamento
(UE) n.717/2014 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
acquacoltura
3. gli aiuti concessi in base a un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione europea.