La nozione di aiuto di Stato, le regole di compatibilità e le procedure.

Uno degli obiettivi dell’Unione europea è la creazione di un mercato interno dove la concorrenza non sia falsata da interventi pubblici nei singoli Stati. La normativa sugli aiuti di Stato rappresenta quella parte del diritto europeo della concorrenza che disciplina le condizioni alle quali è possibile concedere aiuti pubblici alle imprese in deroga al divieto generale sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, art. 107, paragrafo 1).

La nozione di aiuto di Stato

Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (TFUE, art. 107, par.1).

Una misura costituisce aiuto di Stato se:
- i beneficiari, diretti o indiretti, della stessa sono imprese
- la misura è imputabile allo Stato ed è finanziata con risorse statali
- conferisce un vantaggio
- è selettiva
- produce effetti, anche potenziali, sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri dell’U nione europea.

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Le regole di compatibilità

Gli Stati possono concedere aiuti alle imprese in deroga al divieto generale solamente in quei casi, espressamente previsti dal Trattato (articoli 93, 106, paragrafo 2, 107, paragrafi 2 e 3 e 346, paragrafo 1, lettera b) de TFUE), in cui le forze del mercato non riescono da sole a perseguire la massima efficienza o producono o esasperano disparità sociali o regionali.

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L’obbligo della notifica preventiva

E' obbligatorio notificare alla Commissione europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti ed è vietato dare esecuzione alla misura notificata prima della decisione finale di autorizzazione della Commissione (TFUE, art. 108, paragrafo 3, ultimo comma). Gli orientamenti e gli altri atti cd. di «soft law» adottati dalla Commissione europea per ciascuna deroga forniscono indicazioni sui criteri in base ai quali la Commissione valuterà la misura di aiuto ai fini della sua autorizzazione.

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Le eccezioni all’obbligo della notifica preventiva

Esistono alcune eccezioni all’obbligo di notifica preventiva:


1. l’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva, che riguarda alcune categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura di notifica nella misura in cui rispettano le condizioni previste in uno dei Regolamenti di esenzione adottati della Commissione

> Sezione dedicata al regolamento generale di esenzione per categoria

> Sezione dedicata al regolamento di esenzione per il settore agricoltura, foreste e zone rurali

> Sezione dedicata al regolamento di esenzione per il settore pesca e acquacoltura


2. i regolamenti "de minimis", cioè gli aiuti concessi a un’impresa unica che non superano un importo prestabilito in un determinato arco di tempo, che non si ritiene soddisfino tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non sono pertanto soggetti alla procedura di notifica

Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’a pplicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’a pplicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e acquacoltura
 

3. gli aiuti concessi in base a un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione europea.

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