Il processo di accreditamento è finalizzato a verificare in via preventiva il possesso dei necessari requisiti di risorsa, di processo e di risultato da parte dei soggetti che si candidano a gestire le risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle attività di formazione professionale, allo scopo di pervenire alla definizione di un sistema regionale qualificato e certificato a garanzia degli utenti dei servizi e dell’impiego delle risorse pubbliche.

Il processo è attualmente disciplinato dal regolamento emanato con D.P.Reg n. 40/Pres. dd. 28 febbraio 2023, entrato in vigore il 16 marzo 2023.

In via transitoria, agli enti formativi a tale data già accreditati, per il periodo di 24 mesi continua ad applicarsi il Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12/1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini previsti dall’articolo 21 del citato D.P.Reg. n. 40/Pres./2023.

Con D.P.Reg n. 0198/Pres. del 4 agosto 2008, pubblicato sul BUR del 13 agosto 2008, è stato emanato il regolamento che disciplina l'accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622 e 624.

Per gli enti già accreditati al 16 marzo 2023:
Accreditamento degli enti formativi. Regolamento D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni (art. 15) – procedura abbreviata di accreditamento e sospensione dei termini del procedimento istruttorio: modifica termine dei procedimenti


La legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è stata modificata con la legge regionale n. 26/2012 che ha introdotto nuove previsioni in merito ai termini dei procedimenti amministrativi ed alle loro eventuali sospensioni. Gli effetti di tali modifiche decorrono a partire dal 27 giugno 2013.

Con la deliberazione n. 850/2013 la Giunta regionale ha individuato i nuovi termini dei procedimenti amministrativi, stabilendo che le istruttorie sulle domande di accreditamento e di aggiornamento degli enti formativi devono concludersi nel termine massimo di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda. Posto che la modifica in questione è intervenuta con legge e tale atto è fonte normativa primaria rispetto ai regolamenti, ne consegue che il regolamento in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale è norma di rango inferiore che non può contrastare con la legge. Da un tanto discende che sono quindi implicitamente modificate alcune disposizioni del citato regolamento, che devono ora conformarsi alle nuove previsioni di legge.

In particolare, l’articolo 15 di tale regolamento (Procedure di accreditamento) è modificato per i seguenti aspetti:
comma 1: non è più possibile la procedura abbreviata, posto che il procedimento istruttorio sulla domanda di accreditamento o su quella di aggiornamento deve in ogni caso concludersi entro 120 giorni dal ricevimento della domanda.
comma 1: il suddetto termine di 120 giorni decorre dalla stessa data di ricevimento della domanda, e non più dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua presentazione alla Regione.
comma 6: ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 7/2000, come modificata con la legge regionale 26/2012, il procedimento amministrativo può essere sospeso una sola volta in corso di istruttoria, per un periodo non superiore ai 30 giorni.
comma 7: il comma è implicitamente abrogato a seguito delle modifiche sopra riferite che intervengono rispetto al comma 1.

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