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In Friuli Venezia Giulia
le funzioni dello Sportello per l’Immigrazione sono svolte da tre Enti:
- la Questura che rilascia i permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari;
- la Prefettura che rilascia i nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di
familiari di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che rilascia il nulla osta al lavoro subordinato
in favore di cittadini extracomunitari e rilascia il parere su alcune tipologie di conversione di
permessi di soggiorno.
Indice dei contenuti
- Le funzioni della Regione
- Assunzione di un lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia
- Assunzione di un lavoratore extracomunitario che è all'estero
- Assunzione di un lavoratore extracomunitario che è all'estero - Professioni con competenze specifiche
- Distacco in Italia di un cittadino extracomunitario per motivi di lavoro
- Ulteriori casi particolari di ingresso di cittadini extracomunitari
- Lavoratori provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea
Le funzioni della Regione
L'ufficio regionale "Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti"
rilascia il nulla osta al lavoro per i cittadini extracomunitari che intendono lavorare in Italia
(anche in posizione di distacco dall'estero) ed effettua le conversioni di permessi di soggiorno
già rilasciati per studio/tirocinio/formazione, per lavoro stagionale o permessi di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri dell'UE, in permessi di soggiorno
per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Possono quindi rivolgersi allo Sportello regionale i datori di lavoro interessati all’a
ssunzione di cittadini extracomunitari:
- residenti all’estero;
- già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di studio/tirocinio/formazione;
- già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro stagionale;
- già regolarmente soggiornanti in Italia perchè in possesso di un permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'UE;
- già regolarmente soggiornanti in Italia perchè titolari di un permesso di soggiorno per
ricerca scientifica o di Carta Blu UE o titolari di alcune tipologie di permesso di soggiorno
previste dalla normativa.
Assunzione di un lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia
Prima di poter assumere un cittadino extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia è
necessario verificare che la tipologia del permesso di soggiorno in suo possesso gli
consenta di poter svolgere attività lavorativa.
Oltre a ciò si evidenzia che
non tutti i permessi di soggiorno che abilitano al lavoro consentono di svolgere qualsiasi
attività lavorativa, bensì, come ad esempio nel caso del permesso di soggiorno rilasciato
per "motivi di lavoro stagionale" o per "casi particolari", la tipologia del permesso
può restringere fortemente i campi e le possibilità di impiego del lavoratore.
A tale scopo si invitano i datori di lavoro interessati all'assunzione a verificare la
tipologia del permesso di soggiorno in possesso del cittadino extracomunitario e, nel caso di
dubbi, si invitano gli stessi a contattare gli uffici dello Sportello per l'Immigrazione.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia interessato ad assumere, con un contratto di lavoro
subordinato che prevede un orario di lavoro settimanale superiore alle 20 ore, un cittadino
extracomunitario che:
- risieda regolarmente in Italia per motivi di studio, tirocinio o formazione
- risieda regolarmente in Italia per motivi di lavoro stagionale (e desideri assumerlo per un
periodo superiore a 9 mesi e/o impiegarlo in settore diverso da quello stagionale)
potrà farlo invitando il lavoratore interessato a chiedere la conversione del suo permesso di
soggiorno in permesso "per motivi di lavoro".
- Titoli di soggiorno che consentono l’esercizio di attività lavorativa in Italia
(Formato PDF)
- Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a motivi di lavoro subordinato
Lavoratore già presente in Italia per studio/tirocinio/formazione (articolo 6, comma 1, D.Lgs. 286/98).
- Conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale a lavoro subordinato
Lavoratore già presente in Italia per motivi di lavoro stagionale (articolo 24, comma 10, D.Lgs. 286/98).
Assunzione di un lavoratore extracomunitario che è all'estero
L'ingresso nel territorio italiano di un lavoratore ancora all'estero
è possibile solo nell'ambito e con i limiti del sistema delle "quote" definite
annualmente tramite i "decreti flussi" adottati dal Governo.
I decreti flussi stabiliscono il numero massimo complessivo di ingressi in Italia per lavoro
subordinato, stagionale e non stagionale, formazione e altri eventuali casi particolari.
I decreti flussi stabiliscono il numero massimo complessivo di ingressi in Italia per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, formazione e altri eventuali casi particolari.
Si rammenta l'obbligatorietà dell'inserimento del domicilio digitale (PEC) e della registrazione sulle banche dati INI-PEC o INAD, poiché tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite PEC o tramite il portale servizi ALI.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.
La nota di riscontro fornita dal Centro per l’impiego andrà allegata alla documentazione da inoltrare con ALI.
PROTOCOLLI D'INTESA SOTTOSCRITTI DALLE ORGANIZZAZIONI DATORIALI CON IL MINISTERO.
Le organizzazioni dei datori di lavoro firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali usufruiranno di una procedura semplificata che consentirà la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno (per lavoro subordinato stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
- Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
Lavoratori subordinati - Decreto flussi "quote" (articolo 22, D.Lgs. 286/98).
- Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale
Lavoratori stagionali - decreto flussi "quote" (articolo 24, D.Lgs. 286/98).
- Conversione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Lavoratori subordinati in possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro (articolo 9 bis, D.Lgs. 286/98).
- Titoli di prelazione per ingresso e soggiorno per lavoratori formati all'estero
Lavoratori formati all'estero - decreto flussi "quote" (articolo 23, D.Lgs. 286/98).
Assunzione di un lavoratore extracomunitario che è all'estero - Professioni con competenze specifiche
Al di fuori delle quote stabilite annualmente con il "decreto flussi", è possibile l'ingresso e l'assunzione in Italia di alcune categorie di lavoratori stranieri per svolgere professioni che richiedono elevate qualifiche, titoli di studio universitari e/o l'iscrizione ad Albi o Registri.
- Ingresso e soggiorno per ricerca
Ricercatori (articolo 27 ter, D.Lgs. 286/98).
- Professori universitari
Articolo 27, comma 1, lettera C) D.Lgs. 286/98.
- Traduttori e interpreti
Articolo 27, comma 1, lettera E) D.Lgs. 286/98.
- Docenti di università o scuole straniere presenti in Italia
Legge 103/2002.
- Infermieri professionali
Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche o private (articolo 27, comma 1, lettera R bis, D.Lgs. 286/98).
- Carta blu UE – Altamente qualificati
Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (articolo 27 quater, D.Lgs. 286/98).
Distacco in Italia di un cittadino extracomunitario per motivi di lavoro
Al di fuori delle quote definite con i "decreti flussi", è possibile distaccare temporaneamente in Italia alcune categorie di lavoratori stranieri per svolgere professioni che richiedono particolari qualifiche o per formazione.
- Dirigenti o lavoratori altamente specializzati in distacco
Ingresso e soggiorno per dirigenti o lavoratori altamente specializzati in distacco (articolo 27, comma 1, lettera A), D.Lgs. 286/98).
- Lavoratori in distacco per appalti con ditte estere
Distacco di lavoratori per prestazioni oggetto di contratto di appalto (articolo 27, comma 1, lettera I), D.Lgs. 286/98).
- Trasferimenti intra-societari di lavoratori
Distacco di dirigenti / personale altamente specializzato anche a fini formativi nell'ambito di trasferimenti intra-sociatari (articolo 27 quinquies, D.Lgs. 286/98).
Ulteriori casi particolari di ingresso di cittadini extracomunitari
Sempre al di fuori delle quote definite con i "decreti flussi", è possibile l'ingresso in Italia e, in alcuni casi anche l'assunzione, per alcune particolari categorie di lavoratori stranieri.
- Collaboratori familiari al seguito
Lavoratori domestici al seguito di cittadini italiani all'estero che rientrano in Italia (articolo 27, comma 1, lettera E), D.Lgs. 286/98).
- Ingresso e soggiorno per tirocini formativi e di orientamento
Articolo 27, comma 1, lettera F), D.Lgs. 286/98.
Lavoratori provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea
I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio
degli Stati membri e nei loro confronti non si applicano le disposizioni del Testo unico
sull'immigrazione, bensì le norme contenute nel Decreto-Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).
In base al Decreto, tutti i cittadini comunitari possono entrare e soggiornare in Italia fino
a tre mesi senza alcuna formalità, senza alcun visto di ingresso, ma solamente disponendo di un
documento di identificazione valido all'ingresso nel territorio dello Stato. Oltre i tre mesi
dall'ingresso non c'è più l’obbligo di richiedere la carta di soggiorno ma è necessario
iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza.
In base ai principi di libera circolazione e quindi di equiparazione ai lavoratori italiani,
stabiliti con il sopra citato Decreto, le procedure per l'assunzione di un lavoratore comunitario
sono le stesse previste per i lavoratori italiani.
Gli Stati membri dell’Unione Europea cui si applicano le presenti disposizioni
sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli
Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
- Profili dei Paesi
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