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Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (articolo 27 quater, D.Lgs.
286/98).
La domanda di nulla osta
Possono presentare domanda di nulla osta al lavoro c.d. " Carta blu" i datori di lavoro che
intendono assumere alle loro dipendenze per almeno sei mesi, un lavoratore altamente qualificato
munito di uno dei seguenti requisiti:
- un titolo di studio di livello terziario che attesti il completamento di una qualifica
professionale di livello post secondario di almeno 3 anni o corrispondente almeno al livello 6 del
Quadro nazionale delle qualificazioni (decreto Ministero Lavoro 08.01.2018 istitutivo del quadro
nazionale delle qualificazioni rilasciate nel Sistema nazionale di certificazione delle
competenze);
- possesso dei requisiti previsti per le professioni regolamentate;
- qualifica professionale superiore attestata da un’esperienza quinquennale di livello
paragonabile a quello terziario pertinenti al settore alla professione o all’offerta di
lavoro;
- qualifica professionale superiore attestata da 3 anni di esperienza professionale pertinente
nei 7 anni precedenti alla presentazione dell’istanza per dirigenti o specialisti delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Va garantita una retribuzione non inferiore a quella prevista nei contratti collettivi
nazionali più rappresentativi sul piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media
annua lorda rilevata periodicamente dall’ISTAT.
Riassumendo:
• lo straniero deve essere in possesso di un titolo di istruzione di livello terziario
rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento
di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e/o di una
qualifica professionale superiore di livello corrispondente a quello terziario;
• il datore di lavoro deve presentare al lavoratore una proposta di lavoro vincolante della
durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede il possesso di
una qualifica professionale superiore;
• la proposta di lavoro deve garantire uno stipendio non inferiore a quella prevista nei
contratti collettivi nazionali più rappresentativi sul piano nazionale e comunque non inferiore
alla retribuzione media annua lorda rilevata dall’ISTAT.
• nell'ipotesi di svolgimento di professione regolamentata, occorre il riconoscimento in
Italia della qualifica professionale rilasciata dalle Amministrazioni competenti e l'eventuale
iscrizione all'albo professionale ove richiesto;
• le prestazioni lavorative devono essere svolte per conto o sotto la direzione o il
coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica. Può essere svolta un’attività di lavoro
autonomo parallelamente a quella subordinata autorizzata con la carta blu.
• l’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali.
La domanda va trasmessa telematicamente allo Sportello per l’Immigrazione attraverso il
portale del Ministero dell'Interno. Una volta accreditati sul sito del Ministero per l’inoltro di
istanze di nulla osta per "carta Blu" va compilato il Modello BC.
Se l’istanza di nulla osta viene accolta dallo Sportello per l'Immigrazione, il legale
rappresentante dell'azienda richiedente o una persona munita di apposita procura notarile saranno
chiamati al ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta ed alla sottoscrizione del
contratto di soggiorno.
Lo Sportello per l'Immigrazione trasmette per via telematica il nulla osta alla rappresentanza
diplomatica consolare all'estero dove il lavoratore si deve recare per il ritiro del visto di
ingresso per l’Italia.
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Verifica di indisponibilità di analoghe professionalità presso il Centro per
l'Impiego e obbligo di asseverazione
L'art. 22 del D. Lgs. 286/1998 dispone che prima di procedere alla presentazione della domanda
di nulla osta per Carta blu, il soggetto richiedente debba sempre effettuare una verifica
preventiva, presso il Centro per l'impiego competente per territorio, relativa all'effettiva
indisponibilità in Italia di figure analoghe a quella per la quale si intende chiedere l'ingresso
sul territorio nazionale. Unica eccezione a questa principio si ha quando la carta blu riguarda un
cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno per lo svolgimento di un lavoro
altamente qualificato.
Inoltre, la domanda dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, dall'asseverazione di cui
all'art. 24-bis, comma 2, del D. Lgs. 286/1998, redatta da un professionista di cui all'art. 1
della Legge 12/1979 o da una delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce
mandato.
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Per quanto tempo si può richiedere il nulla osta
Il nulla osta può essere richiesto a tempo indeterminato o determinato. In questo secondo caso
il nulla osta sarà concesso al massimo per 2 anni.
La durata minima è invece di sei mesi.
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Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta
Una volta ottenuto il nulla osta, l'azienda ne dà comunicazione al lavoratore straniero che è
così in grado di fissare un'appuntamento presso la sede Consolare competente per territorio per il
ritiro del visto di ingresso per l'Italia.
Una volta arrivato in Italia, entro e non oltre otto giorni dall’avvenuto ingresso, il
lavoratore si deve recare presso lo Sportello per l'immigrazione per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno e per ricevere la modulistica necessaria ai fini della successiva richiesta
del permesso di soggiorno (modello 209). Sulla base di tale documentazione il lavoratore
provvederà all'invio, tramite kit postale, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
alla Questura competente per territorio. Esperite le suddette fasi ed acquisita la ricevuta
dell'invio del kit postale (che funge da permesso di soggiorno provvisorio) il lavoratore può
essere assunto ed iniziare a prestare la propria attività lavorativa.
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Durata del permesso di soggiorno
La norma prevede che il permesso di soggiorno "Carta blu" abbia una durata biennale nel caso di
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Negli altri casi la durata è pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi.
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Cambiamenti di datore di lavoro
Per i cambiamenti di datore di lavoro che dovessero intervenire nel corso dei primi
dodici mesi è necessario sottoporre preliminarmente la nuova proposta di contratto di lavoro allo
Sportello per l'Immigrazione competente per territorio per il rilascio della relativa
autorizzazione, che si intenderà acquisita, laddove trascorsi 15 giorni dalla ricezione della
documentazione, l'Ufficio regionale non abbia comunicato la sussistenza di motivi ostativi.
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Come richiedere la proroga del permesso di soggiorno
Per richiedere la proroga del permesso di soggiorno in scadenza, in costanza dello stesso
rapporto di lavoro, è sufficiente compilare il kit postale previsto per i rinnovi dei permessi di
soggiorno allegando alla documentazione già prevista dalla Questura nei casi di rinnovo di
permesso, la comunicazione di assunzione UNILAV.
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Documentazione da produrre
• n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda
telematica;
• n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio della comunicazione relativa al nulla osta
emesso dallo Sportello Unico;
• copia della prima pagina del passaporto del lavoratore;
• copia del documento di identità del datore di lavoro/legale rappresentante e del permesso di
soggiorno se straniero ed eventuale procura per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla
osta e sottoscrizione del contratto di soggiorno;
• dichiarazione di valore del Consolato relativa al titolo di studio di istruzione superiore
di durata almeno triennale;
• proposta del contratto di lavoro vincolante per almeno 6 mesi, sottoscritta dal legale
rappresentante e per accettazione dal lavoratore straniero, che assicuri uno stipendio annuale
lordo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali più rappresentativi sul
piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annua lorda rilevata dall’I
STAT.
• l’asseverazione redatta dal professionista individuato dall’art. 1 della L. 12/1979 o da una
delle Organizzazioni datoriali accreditate presso il Ministero del Lavoro e delle P. S. (nel caso
di professionista diverso dal consulente del lavoro, copia della nota di assolvimento della
comunicazione all'Ispettorato del Lavoro)
• copia del documento di identità valido dell’asseverante;
• il modulo Anpal inviato al Centro per l'Impiego e la dichiarazione sostitutiva/risposta del
Centro che certifica l'esito della preventiva verifica di indisponibilità di analogo lavoratore
disoccupato presente sul territorio nazionale;
• attestazione di idoneità alloggiativa o ricevuta comprovante la consegna della richiesta di
ottenimento della stessa;
• nel caso di professione regolamentata occorre il riconoscimento in Italia della qualifica
professionale rilasciata dalle Amministrazioni competenti e l’eventuale iscrizione all’Albo
professionale ove richiesto.
Nel caso di protocolli di Intesa stipulati col Ministero del Lavoro il nulla osta è sostituito
da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di lavoro secondo le disposizioni dell’a
rt. 27 comma 1 ter.so di protocolli di Intesa stipulati col Ministero del Lavoro il nulla osta è
sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di lavoro secondo le
disposizioni dell’a rt. 27 comma 1 ter.
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Ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare è consentito indipendentemente dalla durata del permesso di
soggiorno del titolare di Carta blu e ha la stessa durata di quest’ultimo. Il relativo permesso di
soggiorno può poi essere attualizzato, a cura della Questura competente per territorio e
ricorrendone i requisiti, in permesso subordinato, autonomo o per studio.
Il permesso di soggiorno per motifi familiari è rilasciato contestualmente alla Carta
blu.
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Cittadino extra U.E. in possesso di Carta blu rilasciata da altro Stato membro che faccia
ingresso in Italia
Il possessore di Carta blu di altro Paese comunitario può fare ingresso in Italia e svolgere
attività professionale per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di 180 giorni.
Nei casi in cui l'ingresso per un periodo maggiore di 90 giorni avvenga dopo una permanenza
minima di 12 mesi in un altro Stato membro, non è necessaria l'acquisizione del visto di ingresso
ma dovrà essere richiesto il rilascio del nulla osta al lavoro.
L'ingresso in Italia per svolgere attività professionale potrà avvenire anche nel caso in cui,
successivamente al rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino extra U.E. si sia trasferito in
un secondo paese membro, presso il quale, però, lo stesso dovrà dimostrare di aver soggiornato
per non meno di sei mesi.
In entrambi i suddetti casi, successivamente all'ingresso in Italia, deve essere presentata
tempestivamente - e comunque entro il primo mese di lavoro - allo Sportello immigrazione la domanda
di nulla osta, indicando gli estremi della Carta blu valida e del documento di viaggio.
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ultimo aggiornamento: giovedì 14 novembre 2024