Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dello Sportello per l’Immigrazione sono svolte da tre Enti:

•la Questura che rilascia i permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari;
•la Prefettura che rilascia i nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di familiari di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;
•la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che rilascia il nulla osta al lavoro subordinato in favore di cittadini extracomunitari e rilascia il parere su alcune tipologie di conversione di permessi di soggiorno.

 

Le funzioni della Regione

L'ufficio regionale "Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti" rilascia il nulla osta al lavoro per l'ingresso in Italia di quei cittadini extra U.E. che intendano lavorare in Italia (anche in posizione di distacco dall'estero) ed effettua le conversioni di permessi di soggiorno già rilasciati per studio/tirocinio/formazione, per lavoro stagionale o permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri UE in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Possono quindi rivolgersi allo sportello, per ottenere tutte le indicazioni finalizzate ad ottenere il nulla osta al lavoro o la conversione del permesso di soggiorno, i datori di lavoro interessati all’assunzione di cittadini extracomunitari ed i cittadini extracomunitari stessi che rientrino nelle seguenti categorie:
  • residenti all’estero;
  • già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di studio/tirocinio/formazione;
  • già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro stagionale;
  • già regolarmente soggiornanti in Italia perché in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro UE;
  • già regolarmente soggiornanti in Italia perché titolari di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica o di Carta Blu UE o titolari di alcune differenti tipologie di permesso di soggiorno previste dalla normativa (in questi casi tutte le informazioni particolari saranno fornite direttamente dagli operatori degli uffici).
DECRETO FLUSSI 2025
Le principali novità
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.L.  11/10/2024 n. 145
- circolare ministeriale congiunta n. 9032 del 24.10.24
 
QUOTE
Il DPCM definisce i criteri per la determinazione dei flussi, nell'ambito delle quote, fissa le quote per il triennio e dà disposizioni sulle procedure.
Saranno ammessi in Italia complessivamente nell’arco degli anni 2023-2025 n. 452 mila cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo.
Si fa presente che anche per l’anno 2025 il numero di quote a livello provinciale sarà definito  solo successivamente al giorno del click-day, sulla base del totale delle istanze pervenute. Non risulta quindi possibile conoscere a priori il numero di quote assegnate ai singoli territori provinciali.
 
ASSEGNAZIONI IN VIA SPERIMENTALE
In via sperimentale e limitatamente all’anno 2025, è prevista l’assegnazione di 10.000 quote nazionali per l’ingresso di cittadini stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani. Le relative istanze dovranno pervenire unicamente per il tramite delle organizzazioni datoriali di categoria firmatarie del CCNL del lavoro domestico e dalle Agenzie per il lavoro.
 
PAESI DI PROVENIENZA
Sono ammessi in Italia, nell’ambito di specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria, i cittadini dei seguenti Paesi:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea) Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina.
Per il lavoro domestico invece si prescinde dal Paese di provenienza.
 
SETTORI AMMESSI
I settori previsti per le richieste di nulla osta al lavoro subordinato NON stagionale sono esclusivamente i seguenti: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici e nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
Per il lavoro subordinato stagionale i settori sono quello agricolo e turistico-alberghiero.
 
SOGGETTI ABILITATI AL PRECARICAMENTO
Per l’anno 2025, le domande devono essere precaricate sul portale ALI del Ministero dell’I nterno:
-     direttamente dai datori di lavoro, sino ad un massimo di tre domande;
-     dalle associazioni datoriali di categoria;
-     dai professionisti di cui alla Legge 12/1979 (consulenti del lavoro/commercialisti/avvocati);
-     limitatamente alle 10.000 quote da assegnare, in via sperimentale, all’assistenza familiare/socio sanitaria nel caso di grandi anziani e famiglie con soggetti disabili: solo dalle organizzazioni datoriali di categoria firmatarie del CCNL del lavoro domestico e dalle Agenzie per il lavoro.
 
DATE DI PRECARICAMENTO
-       dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;
-       dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (per il restante 30% delle quote complessive stagionali).
 
CLICK DAY
Solo se precaricate entro i termini e se supereranno i controlli preventivi previsti, le domande potranno essere inviate dalle ore 9:00 delle seguenti giornate individuate per i click-day:
-     5 febbraio 2025 per i lavoratori subordinati non stagionali (art. 6 comma 3 lettera a. – Mod. B2020);
-     7 febbraio 2025 per:
-    i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia in materia migratoria (art.6 comma 3 lettera b.); 
-    i lavoratori di origine italiana, da parte di almeno un genitore fino al terzo grado, residenti in Venezuela (art. 4 comma a. – Mod. B);
-    gli apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato della Nazioni Unite (art. 4 lettera b.);
-    i lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 4 comma c. – Mod. A-bis);
-    12 febbraio 2025 per i lavoratori subordinati stagionali del settore agricolo (art. 7 – Mod. C-Stag);
-    12 febbraio 2025 per i lavoratori subordinati stagionali del settore turistico-alberghiero in misura pari al 70% delle quote complessive (art. 7 – Mod. C-Stag);
-     1 ottobre 2025 per i lavoratori subordinati stagionali del settore turistico-alberghiero per il restante 30% delle quote complessive (art. 7 – Mod. C-Stag).

DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA

Si richiama l’attenzione sulla documentazione da produrre per l’inoltro delle istanze di nulla osta al lavoro, con particolare riferimento al documento di asseverazione e, limitatamente alle domande di lavoro subordinato non stagionale e per il lavoro domestico, sulla necessità di esperire la  preventiva verifica presso il Centro per l’Impiego competente per territorio, il quale provvederà al rilascio della dichiarazione di indisponibilità.
Si fa presente che, a pena di irricevibilità, la documentazione dovrà necessariamente essere allegata alle domande già in fase di precaricamento, non essendo più possibile sostituire la stessa, in tutto o in parte, con dichiarazioni di impegno a produrre in un momento successivo.
 
ULTERIORI TIPOLOGIE DI INGRESSO
È inoltre consentito l’ingresso per lavoro autonomo nei limiti delle quote assegnate per le seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
    
La procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un'identità SPID. Pertanto, prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande sul sito   https://portaleservizi.dlci.interno.it è il possesso della citata identità SPID da parte di ogni utente.

Qualora l’istanza non rientrasse in quota verrà visualizzato sul portale ALI il seguente avviso: “La pratica risulta al momento non in quota”.

     
PROCEDURA DI VERIFICA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
Una importante novità introdotta già dal Decreto flussi 2022 e prevista anche per il triennio successivo riguarda la necessità che il datore di lavoro, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro, verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una "richiesta di personale" al Centro per l'Impiego, attraverso l'invio del modulo ANPAL editabile per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

- il Centro per l'Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro otto giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l'Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal Centro per l'Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.
In tutti i restanti casi è necessario effettuarla inviano il modulo Anpal al seguente indirizzo pec: cpi@certregione.fvg.it, indicando l’ufficio di interesse (Gorizia, Pordenone, Udine oppure Trieste).
La nota di riscontro fornita dal Centro per l’impiego andrà allegata alla documentazione da inoltrare con ALI.
  
CIRCOLARE INTERMINISTERIALE SULLE PROCEDURE

Maggiori dettagli su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle domande sono contenuti nella Circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024.

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Lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia: quando l'assunzione è possibile

Prima di poter essere assunto, un cittadino extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia deve verificare la tipologia del permesso di soggiorno in suo possesso per essere sicuro che tale titolo gli consenta di poter svolgere attività lavorativa.

Si evidenzia che non tutti i permessi di soggiorno che abilitano al lavoro consentono di svolgere qualsiasi attività lavorativa, bensì, come ad esempio nel caso del permesso di soggiorno rilasciato per "motivi di lavoro stagionale" o per "casi particolari", la tipologia del permesso può restringere fortemente i campi e le possibilità di impiego del lavoratore se non, addirittura, escluderle del tutto.

A tale scopo si invitano i lavoratori interessati a verificare la tipologia del permesso di soggiorno in proprio possesso e, nel caso di dubbi, si invitano gli stessi a contattare gli uffici dello Sportello per l'Immigrazione.

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La conversione dei permessi di soggiorno

Nei casi in cui:

  • il cittadino extracomunitario che risiede regolarmente in Italia per motivi di studio(o tirocinio o formazione) riceva la proposta di un contratto di lavoro subordinato che prevede un orario di lavoro settimanale superiore alle 20 ore o decida di intraprendere un'attività di lavoro autonomo; 
  • il cittadino extracomunitario che risiede regolarmente in Italia per motivi di lavoro stagionale riceva la proposta di assunzione per un periodo superiore a 9 mesi o di un impiego in un settore diverso da quello stagionale;
  • il cittadino extracomunitario che risiede regolarmente in Italia sia in possesso di un permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato Membro UE riceva la proposta di un contratto di lavoro subordinato o decida di intraprendere un'attività di lavoro autonomo;

la prestazione dell'attività lavorativa sarà possibile solo richiedendo la conversione del permesso di soggiorno in proprio possesso in un permesso per “motivi di lavoro”.

Le istanze di conversione dei permessi di soggiorno, non seguendo più le regole dei decreti flussi non abbisognano dell'ottenimento di una quota. Pertanto le istanze potranno essere caricate in qualunque periodo dell'anno. 

Qui di seguito saranno illustrate le procedure relative ai diversi tipi di conversione del permesso di soggiorno.

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Lavoratore extracomunitario nel Paese d'origine

L'ingresso nel territorio italiano di un lavoratore ancora all'estero è possibile nell'ambito e con i limiti del sistema delle "quote" definite annualmente tramite i decreti flussi adottati dal Governo. I decreti flussi stabiliscono il numero massimo complessivo di ingressi in Italia per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, formazione ed altri eventuali casi particolari.
In tale caso si ricorda che SOLO il datore di lavoro regolarmente soggiornante in Italia può presentare la domanda di nulla osta al lavoro al competente Sportello per l'Immigrazione. 

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Ulteriori casi particolari di ingresso di cittadini extracomunitari

Sempre al di fuori delle quote definite con i decreto flussi, è possibile l'ingresso in Italia e, in alcuni casi anche l'assunzione, per alcune particolari categorie di lavoratori stranieri.

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Cittadini del Regno Unito (BREXIT)

Procedura relativa alla Brexit, con l’entrata in vigore dell’accordo tra Unione Europea e Regno Unito.

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Lavoratori provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea

I cittadini dell'Unione europea hanno diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri e nei loro confronti non si applicano le disposizioni del Testo unico sull'immigrazione, bensì le norme contenute nel Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).

In base al decreto tutti i cittadini comunitari possono entrare e soggiornare in Italia fino a tre mesi senza alcuna formalità, senza alcun visto di ingresso, ma solamente disponendo di un documento di identificazione valido all'ingresso nel territorio dello Stato.
Oltre i tre mesi dall'ingresso non c'è più l’obbligo di richiedere la carta di soggiorno ma è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza

In base ai principi di libera circolazione e quindi di equiparazione ai lavoratori italiani, stabiliti con il sopra citato decreto, le procedure per l'assunzione di un lavoratore comunitario sono le stesse previste per i lavoratori italiani.

Gli Stati membri dell’Unione Europea cui si applicano le presenti disposizioni sono:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,  Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)

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