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L'attività commerciale o senza fini di lucro relativa agli animali d'affezione è disciplinata dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0241 del 19/10/2017, in vigore dal 3 novembre 2017, in esecuzione alla L.R. 20/2012.
Indice dei contenuti
Attività commerciali con cani
Ai sensi del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0241 del
19/10/2017, in vigore dal 3 novembre 2017, le strutture per attività di commercio, allevamento,
addestramento e custodia a fini commerciali e addestramento professionale riguardano:
- le pensioni per cani;
- l’allevamento per cani;
- l’addestramento professionale di cani;
- le attività di toelettatura.
Le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali ed
addestramento professionale, sono sottoposte al nulla osta ai sensi dell’articolo 13 della L.R.
20/12.
Il nulla osta è rilasciato, su istanza del responsabile dell’attività, dal Servizio
Veterinario dell’Azienda sanitaria territoriale competente per territorio, e contiene le
indicazioni relative alla/le specie degli animali d’affezione che si intende commerciare, allevare,
addestrare professionalmente e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le
prescrizioni del Servizio Veterinario relative all’età minima per la cessione, tenuto conto della
specie.
MODULISTICA
Modulistica per domande di rilascio/rinnovo nulla osta suddivisa per tipologia di attività
commerciale:
Attività di addestramento senza fini di lucro con cani
Chi esercita addestramento di animali senza fini di lucro, deve dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune e all’Azienda per i servizi sanitari dopo aver ottenuto il nulla osta ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 20/12.
Attività commerciali con gatti
Ai sensi del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0241 del
19/10/2017, in vigore dal 3 novembre 2017, le strutture per attività di commercio, allevamento,
addestramento e custodia a fini commerciali riguardano:
- pensioni per gatti
- allevamento per gatti
Queste strutture sono sottoposte al nulla osta ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 20/12.
Il nulla osta è rilasciato, su istanza del responsabile dell’attività, dal Servizio
Veterinario dell’Azienda sanitaria territoriale competente per territorio, e contiene le
indicazioni relative alla/le specie degli animali d’affezione che si intende allevare e custodire.
MODULISTICA
Modulistica per domande di rilascio/rinnovo nulla osta suddivisa per tipologia di
attività commerciale:
Attività commerciali con cani, gatti e altri animali d’affezione (negozi)
Ai sensi del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0241 del
19/10/2017, in vigore dal 3 novembre 2017, i negozi di vendita di animali d’affezione
sono attività di commercio sottoposte al nulla osta ai sensi dell’articolo 13 della L.R.
20/12.
Il nulla osta è rilasciato, su istanza del responsabile dell’attività, dal Servizio
Veterinario dell’Azienda sanitaria territoriale competente per territorio, e contiene le
indicazioni relative alla/le specie degli animali d’affezione che si intende commerciare e le
prescrizioni del Servizio Veterinario relative all’età minima per la cessione, tenuto conto della
specie.
MODULISTICA
Modulistica per domande di rilascio/rinnovo nulla osta suddivisa per tipologia di
attività commerciale: